L’adeguamento degli edifici vincolati può essere impedito solo per seri pregiudizi espressamente indicati

Pubblicato il 28 novembre 2011 Nel bilanciare gli interessi costituzionali di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e la salvaguardia dei diritti alla salute e al normale svolgimento della vita di relazione e socializzazione dei soggetti in minorate condizioni fisiche, sono questi ultimi a prevalere; ne consegue che il diniego all'esecuzione dei lavori volti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in un edificio vincolato potrà essere opposto “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio del bene tutelato” e con necessaria motivazione che specifici la natura e la serietà del pregiudizio, la sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca “e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato”.

E’ quanto ricordato in due recenti sentenze dai giudici amministrativi del Tar Campania, sede di Napoli, n. 4402/2011 e dal Tar Lazio, sede di Roma, n. 7597/2011.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy