L’adeguamento degli edifici vincolati può essere impedito solo per seri pregiudizi espressamente indicati

Pubblicato il 28 novembre 2011 Nel bilanciare gli interessi costituzionali di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e la salvaguardia dei diritti alla salute e al normale svolgimento della vita di relazione e socializzazione dei soggetti in minorate condizioni fisiche, sono questi ultimi a prevalere; ne consegue che il diniego all'esecuzione dei lavori volti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in un edificio vincolato potrà essere opposto “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio del bene tutelato” e con necessaria motivazione che specifici la natura e la serietà del pregiudizio, la sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca “e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato”.

E’ quanto ricordato in due recenti sentenze dai giudici amministrativi del Tar Campania, sede di Napoli, n. 4402/2011 e dal Tar Lazio, sede di Roma, n. 7597/2011.
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