L’adesione è volontaria: l'azienda può scegliere il regime della bilateralità o la retribuzione diretta al lavoratore

Pubblicato il 20 ottobre 2010 Il ministero del Lavoro, con la nota n. 80 del 12 ottobre 2010, chiarisce che l’ispettore ha la possibilità di sanzionare l'impresa non iscritta all'ente bilaterale se l’iscrizione significa per i lavoratori il diritto a una quota di retribuzione, come nel settore dell'artigianato. Le prestazioni degli enti bilaterali rappresentano un diritto contrattuale del singolo lavoratore: se l'impresa non aderisce all'ente bilaterale il lavoratore ha diritto all'erogazione diretta delle prestazioni da parte del datore di lavoro.

Dunque, con la nota non è più solo il lavoratore interessato a poter richiedere all'azienda inadempiente l'assolvimento dell'obbligo contrattualmente previsto, ma anche gli organi ispettivi e di vigilanza possono intervenire sulla mancata corresponsione. Si ricorda che la somma retributiva pertinente agli enti bilaterali è esclusa dalla base di calcolo del Tfr, ma è da considerare nel calcolo degli oneri diretti e indiretti. Ciò vale per le aziende iscritte alle associazioni firmatarie dei Ccnl come per le non firmatarie, poiché è per tutti obbligatorio l'adempimento retributivo.
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