L’agente non risponde dei danni che non dipendono dalla propria condotta

Pubblicato il 19 giugno 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 9528 del 12 giugno 2012 - in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli articoli 40 e 41 del Codice penale, qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato.

Per contro, non sussiste nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Vanno addebitati all’agente, in questi casi, solo i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Commercio e turismo intersettoriale Cifa - Accordo integrativo del 18/11/2025

13/01/2026

Ccnl Commercio turismo intersettoriale Cifa. Modifiche

13/01/2026

CDM, sì al ddl caregiver: contributo fino a 400 euro al mese

13/01/2026

Concordato semplificato: chiariti presupposti, utilità e risorse esterne

13/01/2026

Diritto speciale Livigno 2026: misure su carburanti e oli combustibili

13/01/2026

Isee 2026: nuove franchigie, DSU aggiornata e ricalcolo delle prestazioni Inps

13/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy