L'agente privo di autonoma organizzazione non paga l'Irap

Pubblicato il 22 ottobre 2010
Con sentenza n. 21578 del 21 ottobre 2010, la Sezione tributaria della Cassazione si è pronunciata relativamente ad una vicenda di un agente di commercio che si era visto negare da parte del Fisco il rimborso dell'imposta Irap versata sull'assunto che, nella sua qualità di rappresentante di commercio, era da considerare un imprenditore e, come tale, soggetto passivo dell'imposta. 

I giudici di legittimità hanno respinto questa tesi sottolineando come, in tema di Irap, l'esercizio dell'attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta quando si tratti di un'attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione – continua la Corte – va accertato dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato; in particolare, lo stesso ricorre quando il contribuente: a) sia il responsabile dell'organizzazione e non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. 

In ogni caso – conclude la sentenza – spetta al contribuente che chiede il rimborso dell'imposta dare la prova dell'assenza delle dette condizioni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy