L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento sulle attività ausiliarie ai fini Irap

Pubblicato il 01 giugno 2010

I riflessi delle precisazioni rilasciate dall’agenzia delle Entrate in materia di Irap, con la circolare n. 28/E/2010, alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite, hanno una immediata ricaduta nel modello di dichiarazione Unico 2010 di agenti di commercio e promotori finanziari (cioè di tutte quelle attività ausiliarie ex articolo 2195 del Codice civile).

Ciò in quanto tutti i contribuenti che si rivedono nelle figure indicate dalla giurisprudenza e avvalorate dal recente documento di prassi potranno legittimamente evitare di presentare la dichiarazione Irap e, di conseguenza, non pagare il tributo analogamente a quanto già evidenziato in relazione ai lavoratori autonomi dalla circolare n. 45/2008.

Di fatto, con la circolare dello scorso 28 maggio cambia il presupposto soggettivo per l’applicazione del tributo regionale. Mentre secondo la precedente visione le attività che producono reddito d’impresa sono automaticamente soggette ad Irap e il requisito dell’autonoma organizzazione era presunto, ora si ribadisce che la produzione di reddito d’impresa non determina automatico assoggettamento al tributo regionale e il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere accertato caso per caso. A tal proposito, si deve evidenziare la possibilità che le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria possano essere estese anche ad altre figure di piccoli imprenditori che, anche se non rientranti direttamente nella definizione di “ausiliario”, potrebbero non concretizzare l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

Altro punto importante da segnalare è che con le recenti specificazioni si apre la strada per la presentazione legittima delle istanze di rimborso. I contribuenti, oltre a non compilare la dichiarazione Irap per l’anno 2009, potranno valutare la convenienza a presentare le istanze di rimborso per le annualità pregresse, purché siano ancora aperti i termini di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73.

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