L’amministratore può attivare autonomamente il giudizio per far rispettare il regolamento

Pubblicato il 03 settembre 2012 L’amministratore di condominio non necessita di alcuna delibera autorizzativa dell’assemblea dei condomini per attivare il giudizio che sia finalizzato all’attuazione del regolamento condominiale. La fattispecie rientrerebbe, infatti, nell’ambito delle attività di esecuzione delle delibere condominiali, per le quali l’amministratore può agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, come prevede il primo comma dell’articolo 1131 Codice civile.

E’ il principio sottolineato dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 11841 del 12 luglio 2012, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un amministratore di condominio, a fronte delle ripetute violazioni poste in essere da parte di una condomina nei confronti del regolamento di condominio, aveva agito in giudizio affinché fosse accertata l’inesistenza del diritto dalla stessa vantato di utilizzare il cortile condominiale ai fini di parcheggio della sua autovettura.
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