L'amministratore sta in giudizio senza approvazione dell'assemblea

Pubblicato il 15 novembre 2010

In tema di condominio, la sentenza della Corte di cassazione n. 21841 del 25 ottobre scorso afferma un importante principio riguardante la rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio.

In questo ambito, rilevano i giudici, opera l'art. 1131 del codice civile che affida all'amministratore il potere di agire e resistere in giudizio nelle questioni riguardanti le parti comuni dell'edificio senza che necessiti l'apposita autorizzazione, invece richiesta soltanto per le liti che esulano dalle attribuzioni proprie dell'amministratore stesso.

Pertanto quando l'amministratore è chiamato a far osservare il regolamento di condominio, ex art. 1130 c.c., non è necessario che ottenga la deliberazione dell'assemblea per dare corso al giudizio e conseguentemente risulta trascurabile la maggioranza con cui essa è stata adottata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: ok del Garante alle Linee guida ANAC

28/11/2025

Credito: sospensione dei mutui e tutele per le donne vittime di violenza di genere

28/11/2025

Contratti di solidarietà industriali, sgravio contributivo: domanda per il 2025

28/11/2025

CCNL Metalmeccanica industria - Ipotesi di accordo del 22/11/2025

28/11/2025

Divieto di cumulo Transizione 4.0 e 5.0: obbligo di risposta al GSE

28/11/2025

Obbligo POS 2026: niente collegamento per mostre, fiere ed esposizioni

28/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy