L'amministratore sta in giudizio senza approvazione dell'assemblea

Pubblicato il 15 novembre 2010

In tema di condominio, la sentenza della Corte di cassazione n. 21841 del 25 ottobre scorso afferma un importante principio riguardante la rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio.

In questo ambito, rilevano i giudici, opera l'art. 1131 del codice civile che affida all'amministratore il potere di agire e resistere in giudizio nelle questioni riguardanti le parti comuni dell'edificio senza che necessiti l'apposita autorizzazione, invece richiesta soltanto per le liti che esulano dalle attribuzioni proprie dell'amministratore stesso.

Pertanto quando l'amministratore è chiamato a far osservare il regolamento di condominio, ex art. 1130 c.c., non è necessario che ottenga la deliberazione dell'assemblea per dare corso al giudizio e conseguentemente risulta trascurabile la maggioranza con cui essa è stata adottata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy