L’amministratore unico non può essere dipendente

Pubblicato il 23 aprile 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7312 del 22 marzo 2013, ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore unico di una società in accomandita semplice che aveva coinvolto in giudizio la società medesima ai fini dell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro che asseriva sussistere tra lui e la Sas.

I giudici di Cassazione, aderendo a quanto già espresso dagli organi giudicanti nel merito, hanno sottolineato come, per costante giurisprudenza di legittimità, la carica di amministratore unico di una società a base personale è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa; ed infatti, “non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà”. La costituzione e l'esecuzione del rapporto lavorativo subordinato, ossia, devono essere collegabili ad una volontà della società distinta da quella dell'amministratore.

E’ necessario – continua la Corte - che non si concentrino ad un tempo nella stessa persona fisica il potere di esprimere la volontà della società, di dare ad essa esecuzione nonché di effettuarne il relativo controllo; e ciò, tanto più che, “instaurandosi il rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione della società, nel caso di amministratore unico verrebbe a mancare l'elemento dell'intersoggettività, senza del quale è inconcepibile la stessa esistenza di siffatto rapporto giuridico”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy