L’Amministrazione non può accorciare i tempi senza un valido motivo

Pubblicato il 26 gennaio 2010 La Ctr Firenze, con sentenza n. 96/29/09 del 22 settembre 2009, ha stabilito la nullità dell’accertamento notificato prima dei 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. Rilevano, al fine della legittimità dell’atto prima del tempo, solo esigenze straordinarie dell’Amministrazione finanziaria. Nel caso in oggetto, non sono state ritenute valide per accelerare i tempi le giustificazioni basate sull’avvicinarsi della scadenza dei termini per l’accertamento.
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