L'annullamento del provvedimento in autotutela non porta a far rivivere l'atto impositivo

Pubblicato il 09 ottobre 2013 Dall'annullamento del provvedimento in autotutela non può farsi conseguire l'effetto di far rivivere l'originario atto impositivo in quanto quest'ultimo, travolto dal primo provvedimento, è da ritenere come definitamene eliminato dall'ordinamento.

E' il principio sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 22827 dell'8 ottobre 2013, pronunciata nell'ambito di una controversia in cui l'amministrazione finanziaria, dopo aver provveduto all'annullamento in autotutela di un accertamento fiscale nei confronti di un contribuente, aveva successivamente invalidato il provvedimento in autotutela pretendendo di far rivivere l'originario atto impositivo.

Nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa – spiega la Suprema corte - l'amministrazione è tenuta ad esercitare la sua potestà impositiva attraverso una nuova procedura di accertamento.
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