L'annullamento del provvedimento in autotutela non porta a far rivivere l'atto impositivo

Pubblicato il 09 ottobre 2013 Dall'annullamento del provvedimento in autotutela non può farsi conseguire l'effetto di far rivivere l'originario atto impositivo in quanto quest'ultimo, travolto dal primo provvedimento, è da ritenere come definitamene eliminato dall'ordinamento.

E' il principio sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 22827 dell'8 ottobre 2013, pronunciata nell'ambito di una controversia in cui l'amministrazione finanziaria, dopo aver provveduto all'annullamento in autotutela di un accertamento fiscale nei confronti di un contribuente, aveva successivamente invalidato il provvedimento in autotutela pretendendo di far rivivere l'originario atto impositivo.

Nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa – spiega la Suprema corte - l'amministrazione è tenuta ad esercitare la sua potestà impositiva attraverso una nuova procedura di accertamento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy