E’ complicato, per via dell’accanimento delle Entrate nel rinvenire tracce di elusione fiscale, trovare una comune linea di demarcazione tra l’elusione vietata e il legittimo risparmio d’imposta, che sia condivisa da Legislatore, Giurisprudenza e Fisco, che danno segnali di divergenza, se non contraddittori, di fronte ai quali i contribuenti faticano ad orientarsi.
La norma del 1997 (articolo 37-bis del Dpr 600), intervenuta a colmare un vuoto di legge, incide nel settore delle imposte dirette, non su ogni operazione. E se l’impostazione iniziale della Giurisprudenza era garantista, oggi la tendenza è legittimare le pretese dell’Amministrazione finanziaria.
La soluzione è a portata di mano, afferma il responsabile del Progetto Fisco-Confindustria, Andrea Manzitti: l’articolo 37-bis, con lievi correzioni utili a far meglio capire la differenza tra elusione e risparmio e la valenza delle “valide ragioni economiche”, è un’ottima norma. La si accompagni, una volta stabilito che solo questa è applicabile all’intero diritto tributario e a modifiche effettuate, ad una solida circolare interpretativa.
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