L’appello è privo di ragionevole probabilità di accoglimento se prima facie infondato

Pubblicato il 11 febbraio 2013 La Corte d'appello di Roma , con ordinanza del 23 gennaio 2013, ha dichiarato l’inammissibilità di un appello ai sensi dell’articolo 348 bis del Codice di procedura civile per come novellato dal Decreto legge sviluppo n. 83/2012 introduttivo del filtro in appello. La nuova disposizione, in particolare, prevede che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non abbia “una ragionevole probabilità di essere accolta".

I giudici romani, sul punto, hanno spiegato che l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento “quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio - giustizia, che non sono illimitate”. Appello privo di probabilità di accoglimento - si legge nel testo dell’ordinanza – “non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy