L’appello è privo di ragionevole probabilità di accoglimento se prima facie infondato

Pubblicato il 11 febbraio 2013 La Corte d'appello di Roma , con ordinanza del 23 gennaio 2013, ha dichiarato l’inammissibilità di un appello ai sensi dell’articolo 348 bis del Codice di procedura civile per come novellato dal Decreto legge sviluppo n. 83/2012 introduttivo del filtro in appello. La nuova disposizione, in particolare, prevede che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non abbia “una ragionevole probabilità di essere accolta".

I giudici romani, sul punto, hanno spiegato che l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento “quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio - giustizia, che non sono illimitate”. Appello privo di probabilità di accoglimento - si legge nel testo dell’ordinanza – “non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato”.
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