L'appello sulle multe richiede l'avvocato

Pubblicato il 04 luglio 2009
La Cassazione, con ordinanza n. 14520 del 19 giugno scorso, ha dichiarato inammissibile l'appello avanzato personalmente da un cittadino contro una sentenza del giudice di pace che si era pronunciato su un'opposizione a sanzione amministrativa. La Corte di legittimità ha precisato che, per tali controversie, il quarto comma dell'art. 23, legge 689 del 1981 permette espressamente alla parte di stare in giudizio personalmente in primo grado innanzi al giudice di pace. Non esistendo, tuttavia, una disposizione specifica che consenta l'esclusione della difesa tecnica anche in appello, deve, in questo caso, ritenersi applicabile la regola generale secondo cui la parte, davanti al Tribunale o la Corte d'appello, deve stare in giudizio con l'assistenza di un legale.
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