L’applicazione del cumulo giuridico è preclusa all’ispettore del lavoro

Pubblicato il 20 ottobre 2009 Con la risposta all’interpello n. 76 del 19 ottobre 2009 il ministero del Lavoro, in merito alle violazioni del riposo giornaliero e settimanale dei dipendenti, precisa che il cumulo giuridico delle sanzioni - ex articolo 8, comma 1, della legge n. 689/1981 – è applicabile non in sede di accertamento/contestazione degli illeciti, ma nel successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione. Pertanto, se dagli atti istruttori emergono elementi atti a configurare l’unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni, nel provvedimento di ordinanza/ingiunzione verrà rideterminato l’importo sanzionatorio, già quantificato ai sensi dell’articolo 16, della legge n. 689/1981. A tal fine, gli ispettori dovranno fornire alla Direzione, nella fase ispettiva, gli elementi utili per evidenziare tale unicità d'azione. Per ottenere il cumulo, i datori di lavoro non dovranno pagare l’importo ridotto risultante nel verbale di contestazione, in quanto si estinguerebbe il procedimento, ma dovranno fornire documentazione oggettiva dell’unicità della condotta illecita.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agenti sportivi: regolamento su Registro nazionale, requisiti e sanzioni

20/01/2026

Dichiarazione redditi tardiva 2025: scadenza 29 gennaio 2026. Quali sanzioni

20/01/2026

Buste paga 2026, AssoSoftware: prudenza nell’applicare le nuove norme

20/01/2026

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: disponibile la guida delle Entrate

20/01/2026

Fatture rinumerate: quando scatta frode

20/01/2026

Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e minori: cosa prevede

20/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy