L’apprendistato incassa l’ok del Governo

Pubblicato il 29 luglio 2011 La regola più importante del nuovo apprendistato, approvato in via definitiva dal CdM, è che se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel testo approvato le tipologie di apprendistato sono tre:

- per la fascia 15/25 anni per tutti i settori di attività, ha durata fino a tre anni ed è finalizzato a ottenere un diploma professionale (gli assunti come apprendisti assolvono all'obbligo di istruzione);

- per i lavoratori fra 18 e 29 anni (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) anche nel pubblico impiego per chi ha una qualifica professionale, con durata massima di tre anni prevede un minimo di 120 ore di formazione;

- ai lavoratori maggiorenni e fino a 29 anni, nel pubblico e nel privato, è riservato l’apprendistato “di alta formazione e ricerca”, applicabile anche nel praticantato di accesso alle professioni per le quali si prevede l'iscrizione all'Albo.

In merito al contratto di apprendistato si registra il commento del ministro Sacconi: “viene riformato ... attraverso un confronto che ha consentito di registrare un unanime consenso istituzionale, sulla base di un accordo con quasi tutte le parti sociali: qualche organizzazione datoriale ha avuto qualche riserva sulla riduzione del tempo di applicazione del contratto di apprendistato che diventa di tre anni, fatta eccezione per una maggiore durata per alcune tipologie di lavori artigianali”.
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