L’area fabbricabile si estende

Pubblicato il 23 ottobre 2008 Con risoluzione n. 395/E del 22 ottobre, l’agenzia delle Entrate rilascia chiarimenti in merito agli immobili che possono formare oggetto di affrancamento entro il prossimo 31 ottobre. La risoluzione in oggetto, adottando un’interpretazione molto estensiva del concetto fiscale di area fabbricabile, che si basa sulla effettiva destinazione dell’immobile oggetto di cessione, piuttosto che sull’attuale stato di fatto e di diritto dello stesso, riconosce che: i fabbricati inseriti in un piano di recupero sono equiparati a un’area edificabile e la loro cessione genera plusvalenze imponibili per le persone fisiche, anche oltre il termine di cinque anni dall’acquisto previsto dall’articolo 67 del Tuir per i fabbricati. Tuttavia, è facoltà dei contribuenti rivalutare il costo fiscale dell’immobile, benché lo stesso sia accatastato come fabbricato, predisponendo una perizia e applicando l’imposta sostitutiva del 4% che scade il 31 ottobre. Per quanto riguarda le imposte indirette, le Entrate non rilasciano precisazioni, anche se pure in questo caso il discorso cambia a seconda che la cessione abbia ad oggetto un terreno oppure un fabbricato. Si fa semplicemente un esplicito richiamo alle norme generali sull’area fabbricabile ai fini fiscali (art. 36, Dl 223/06), lasciando presupporre che nel pensiero delle Entrate il bene sia da considerare tale.
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