L'assenza di informativa sulla conciliazione può essere fatta valere solo dal cliente

Pubblicato il 17 marzo 2011 Mentre impazzano le proteste degli avvocati contro le nuove disposizioni che, a partire dal prossimo 21 marzo, rendono la conciliazione obbligatoria nelle liti civili, il Tibunale di Varese, a mezzo di un'ordinanza del 1° marzo 2011, interviene in ordine ad un interessante aspetto della conciliazione stessa, l'informativa.

Secondo il giudice varesino, l'eventuale assenza dell'informativa da parte del legale al cliente sulla possibilità che ha quest'ultimo di risolvere la controversia a mezzo dello strumento conciliativo, può essere fatta valere, ai fini dell'annullabilità del mandato, esclusivamente dall'assistito stesso. Una diversa lettura della norma contenuta all'articolo 4, comma 3 del Dl 28/2010, “la quale consentisse anche alla controparte di demolire il contratto di patrocinio del partner litigante difficilmente sfuggirebbe alle maglie della incostituzionalità”.

In ogni caso, si legge, altresì, nell'ordinanza, lo stesso giudice può comunque intervenire per informare la parte interessata dell'esistenza di una via alternativa al processo per arrivare a risolvere la causa.
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