L’assicurazione deve pagare anche per fatto doloso

Pubblicato il 19 novembre 2009

La Corte di cassazione, sezione prima penale, con sentenza n. 44165 del 27 ottobre 2009, afferma essere esistente la solidarietà passiva tra cliente e società di assicurazione anche quando l’evento è la conseguenza di un atto doloso oltre che colposo, come avvenuto nel caso concreto in cui l’auto era stata usata come mezzo per investire un rivale.

Infatti, precisano i giudici, le norme sul codice della assicurazioni in tema di responsabilità civile da circolazione stradale fanno riferimento all’art. 2054 del codice civile, che non distingue tra fatto colposo o doloso, dovendo ritenersi entrambe le condotte poste sotto tutela per il fatto che l’illecito civile non va visto in veste autonoma ma agganciato all’art. 2043 cc anche se riferito alla circolazione dei veicoli.

In questi termini deve intendersi quindi la colpa afferente sia alle condotte colpose che intenzionali; le norme sulle assicurazioni comportano la responsabilità civile in caso di circolazione anche come rimedio a favore del danneggiato, non solo come copertura del rischio dell'assicurato. Non regge la tesi della nullità del contratto di assicurazione per danno da illecito doloso, dato che la ratio del contratto è la copertura di un evento aleatorio del tutto incerto e futuro; in ogni caso l’esclusione della responsabilità da fatto illecito non potrebbe essere opposta nei confronti del danneggiato, figura terza rispetto alle parti. Infine deve considerarsi che comunque il fatto è avvenuto quando il veicolo, anche se usato per commettere un reato, era circolante.

Permane, dunque, la responsabilità solidale della compagnia di assicurazione, pur avendo questa la facoltà di regresso verso il conducente.

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