L’associazione finalizzata allo spaccio può concorrere con l’associazione a delinquere di stampo mafioso

Pubblicato il 25 settembre 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 36992 del 24 settembre 2012 - il reato di associazione finalizzata al traffico di droga di cui all'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, ben può concorrere con l’associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’articolo 416-bis del Codice penale, ed essere addebitato, insieme a quest’ultima, a carico del soggetto che spacci per conto del clan mafioso.

Le due fattispecie, infatti, sono diverse e tutelano, rispettivamente, l'ordine pubblico come in tutti i casi di delitti associativi, puntando anche alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e la sua diffusione, la prima, e l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di omertà e di assoggettamento al volere dei clan, la seconda. Di entrambe – conclude la Corte – possono rispondere sia i boss, che assicurano protezione alle attività del traffico di droga, che i semplici spacciatori i quali, vendendo gli stupefacenti, contribuiscono a portare a termine una delle finalità tipiche dell'associazione criminale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Quattordicesima mensilità: come calcolarla e quando corrisponderla

19/06/2025

Quattordicesima mensilità: come calcolarla

19/06/2025

Vendite giudiziarie: nuovi criteri di stima e divieto di pubblicità

19/06/2025

Saldo e acconto imposte: versamenti al 21 luglio per ISA e forfettari

19/06/2025

Patente a crediti: ok del Garante al decreto dell'Ispettorato

19/06/2025

Credito d’imposta Transizione 4.0: esaurite le risorse da 2,2 miliardi di euro

19/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy