L'atto di accertamento palesemente illegittimo va annullato in autotutela

Pubblicato il 07 novembre 2011 L'avviso di accertamento che risulti palesemente in contrasto con i consolidati principi relativi agli studi di settore va annullato in autotutela dall'Ufficio, qualora questo operi con la dovuta diligenza. Ed infatti, il potere di autotutela deve essere esercitato soppesando il diritto dello Stato all'esazione dei tributi con il diritto del cittadino a non vedersi contestare pretese fiscali indebite.

Ne consegue che, nel giudizio instaurato dal contribuente per opporsi all'atto impositivo “palesemente” illegittimo, il Fisco, oltre a vedersi annullare l'atto di accertamento stesso, deve essere condannato al rimborso delle spese di lite. In questo caso, infatti, non può essere applicata la compensazione delle spese, non essendo ravvisabili le “gravi ed eccezionali ragioni” espressamente richieste dall'articolo 92 del Codice di procedura civile e di cui il giudice è tenuto a dare menzione nel testo della decisione.

E' quanto precisato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia nel testo della sentenza n. 101/19/11.
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