Lavoratore distaccato, responsabile di infortunio è l’impresa distaccataria

Pubblicato il 03 febbraio 2018

L’Ordinanza n. 1574 del 23 gennaio 2018 analizza il caso di un dipendente che si occupava di manutenzione degli impianti e che era stato distaccato presso altro stabilimento, con inserimento, assieme ad altri lavoratori, nell’ambito di una squadra di manutenzione, con funzioni di capo squadra. Nello svolgimento della sua attività, il lavoratore aveva subito un infortunio, che lo aveva portato ad avanzare richiesta di risarcimento danni al Tribunale civile.

La vicenda è giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dove i ricorrenti lamentavano che la responsabilità ex art. 2049 Codice civile, per fatto commesso da un lavoratore, ricadesse in capo all’azienda distaccante e non a quella distaccataria, dal momento che il datore di lavoro distaccante avrebbe dovuto, comunque, rispondere della condotta illecita del dipendente distaccato.

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso.

Nell’ordinanza n. 1574 del 2018, la Cassazione conferma quanto stabilito dalla Corte d’Appello, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale nel caso in cui un dipendente sia messo a disposizione di un soggetto diverso dal datore di lavoro, il responsabile ex art. 2049 c.c. è soltanto il soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire.

Tale principio di diritto segue il criterio del controllo, in forza del quale la ditta, presso la quale il lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commesso dal lavoratore distaccato durante l’attività che lo stesso svolge sotto la vigilanza di detta ditta.

Pertanto, è possibile concludere che: sia la responsabilità per eventuali danni subiti da un lavoratore in distacco, oltre che la responsabilità correlata per averli causati, ricadono sull’impresa distaccataria, dove risultano effettivamente adibiti al lavoro sia il lavoratore infortunato che quello che ha cagionato il danno.

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