Alle aziende e agli studi professionali che occupano meno di 20 dipendenti e che procedono all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratrici o lavoratori in congedo è riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi previdenziali datoriali INPS nonché dei contributi e dei premi INAIL.
A prevedere l’incentivo è l’articolo 4, commi 3 e 4, del Testo unico maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Le agevolazioni spettano alla generalità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, a condizione che, al momento dell’assunzione, l’organico aziendale sia inferiore a 20 dipendenti.
Il requisito dimensionale va calcolato considerando tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, mentre gli apprendisti sono esclusi dal computo.
Nel calcolo del requisito occupazionale, i lavoratori a tempo parziale devono essere conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto, mentre i lavoratori intermittenti vanno computati sulla base delle giornate lavorate nel semestre precedente.
Il lavoratore assente, sostituito da altro lavoratore, non viene conteggiato; al suo posto si considera solo il sostituto.
Sono agevolate le sostituzioni, con contratto a tempo determinato, anche part time, di lavoratori in congedo di maternità e di paternità o in congedo parentale o in congedo per malattia del figlio.
Il beneficio è doppio, consistendo in:
Le agevolazioni decorrono dalla data di assunzione del lavoratore sostitutivo, che, per consentire un adeguato passaggio di consegne, può avvenire anche fino a un mese prima dell’inizio del congedo (salvi i più ampi termini stabiliti dalla contrattazione collettiva).
I benefici restano applicabili fino al compimento del primo anno di età del figlio, oppure per un anno dall’accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento.
Flessibilità del congedo: lo sgravio è riconosciuto anche se la lavoratrice opta per la flessibilità successivamente all’assunzione del sostituto.
Qualifica diversa: non è necessario che il sostituto abbia la stessa qualifica del sostituito, purché sia rispettata l’equivalenza oraria.
Apprendisti: è possibile sostituire un’apprendista con un lavoratore già qualificato, purché sia rispettata l’equivalenza oraria.
Doppia assunzione part time: un lavoratore in congedo può essere sostituito da più lavoratori assunti con contratto part-time, purché sia rispettata l’equivalenza oraria.
Nuovo titolo dell’assenza: il cambiamento del titolo dell’assenza (ad esempio da congedo a ferie) impedisce la fruizione delle agevolazioni.
L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni generali in materia di incentivi all’assunzione.
Lo sgravio può essere cumulato con altri incentivi, purché nei limiti della contribuzione datoriale complessivamente dovuta e in assenza di espliciti divieti normativi di cumulo.
Per accedere allo sgravio contributivo, le aziende devono presentare un’autocertificazione all’INPS, attestando che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di un lavoratore in congedo e che l’organico aziendale è inferiore a 20 dipendenti.
L’INPS attribuisce quindi il codice di autorizzazione "9R".
Per quanto riguarda i premi INAIL, la riduzione del 50% si richiede nella dichiarazione annuale delle retribuzioni, compilando l’apposita sezione con codice “7”.
I benefici sono estesi anche alle assunzioni di personale dipendente a tempo determinato in sostituzione della lavoratrice autonoma in maternità.
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