Lavoratore part-time, nessuna riduzione per il lavoro notturno e festivo

Pubblicato il 16 ottobre 2015

In materia di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015 (già ex art. 4 del D.Lgs. n. 61 del 2000), attuativo della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part- time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

Stante quanto sopra, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20843 del 15 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso di una società che non riconosceva ad una lavoratrice part-time le stesse maggiorazioni spettanti ai colleghi occupati a tempo pieno in caso di lavoro notturno e festivo.

Nel caso di specie, la società faceva fare turni diversi alla lavoratrice part-time rispetto a quelli continui ed avvicendati dei lavoratori full-time per cui la stessa, di fatto, fruiva di periodi maggiori di riposo, ma, per la Corte, ai fini della suddetta comparazione, non sono assolutamente ammissibili criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy