Lavoratore part-time, nessuna riduzione per il lavoro notturno e festivo

Pubblicato il 16 ottobre 2015

In materia di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015 (già ex art. 4 del D.Lgs. n. 61 del 2000), attuativo della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part- time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

Stante quanto sopra, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20843 del 15 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso di una società che non riconosceva ad una lavoratrice part-time le stesse maggiorazioni spettanti ai colleghi occupati a tempo pieno in caso di lavoro notturno e festivo.

Nel caso di specie, la società faceva fare turni diversi alla lavoratrice part-time rispetto a quelli continui ed avvicendati dei lavoratori full-time per cui la stessa, di fatto, fruiva di periodi maggiori di riposo, ma, per la Corte, ai fini della suddetta comparazione, non sono assolutamente ammissibili criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agricoltura, contributi Inps: importi e scadenze 2025

03/07/2025

Ammortizzatori sociali e tutele contro il caldo estremo: firmato il Protocollo

03/07/2025

DDL zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

03/07/2025

Gesto violento sul lavoro e danneggiamento: sì al licenziamento

03/07/2025

Cassa Forense: graduatorie ospitalità, centri estivi, studi, famiglie numerose

03/07/2025

Legge di delegazione europea 2024: novità per PMI

03/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy