Lavoratori all’estero, le retribuzioni convenzionali 2022

Pubblicato il 19 gennaio 2022

Il 18 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 il Decreto 23 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all'estero”.

La determinazione delle retribuzioni convenzionali produce importanti effetti sotto il profilo fiscale, in quanto le retribuzioni convenzionali sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente secondo il regime dell’art. 51, co. 8-bis del TUIR, riservato ai dipendenti che prestano la loro attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, sostituendosi alle retribuzioni effettivamente erogate.

Lavoratori all’estero, come si calcolano le retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del decreto in commento.

Le tabelle allegate al provvedimento riportano le retribuzioni convenzionali di operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

Lavoratori all’estero, le fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile deve essere determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali fissati dalle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Lavoratori all’estero, esclusioni

Sono esclusi dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali:

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