SPECIALE ASSUNZIONI | Lavoratori disabili: assunzioni obbligatorie (e no) con lo sconto

Pubblicato il 09 febbraio 2023

Promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. È questo l'obiettivo dell'incentivo, di tipo economico, riconosciuto dal legislatore a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità.

Un incentivo molto vantaggioso vuoi per l'entità dell'agevolazione, che varia in base al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto, vuoi considerando la sua applicabilità anche alle assunzioni obbligatorie, in deroga alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi.

A tal proposito vale la pena ricordare quanto evidenziato dall'INPS nella circolare n. 99 del 3 giugno 2016, illustrativa dell'incentivo, che in un suo passaggio recita: “Difatti, mentre gli ordinari incentivi all’assunzione intendono orientare la scelta del datore di lavoro verso l’assunzione di un lavoratore svantaggiato, sul presupposto che il datore di lavoro sia libero di scegliere se assumere e con quale lavoratore eventualmente instaurare il rapporto, la previsione legale di cui all’articolo 13 della legge 68/1999 intende per lo più rendere meno gravoso l’adempimento di un obbligo di assunzione, previsto dalla medesima legge in considerazione della speciale condizione di svantaggio, costituita dalla disabilità”.

Accedere all'incentivo rappresenta pertanto una opportunità per imprese e professionisti che devono o vogliono assumere lavoratori disabili nel 2023. A chi e quando spetta?

Di seguito tutte le risposte e una tabella riepilogativa finale che aiuterà i lettori ad avere una vista generale sull'agevolazione.

Incentivo all'assunzione di lavoratori disabili: informazioni generali

L'incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è previsto stabilmente dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Il testo attuale è il risultato, in particolare, delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

L’incentivo è gestito dall’INPS a cui va pertanto inviata la domanda preliminare di ammissione, da trasmettere secondo le indicazioni operative contenute nella circolare n. 99 del 3 giugno 2016.

L’autorizzazione alla fruizione viene resa in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La stessa circolare stabilisce anche i criteri e i limiti al cumulo dell'incentivo in parola con altri benefici (tra cui, l'incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati e donne svantaggiate).

Il beneficio è finanziato grazie al “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, istituito presso il Ministero del lavoro e può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate.

L’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

NOTA BENE: Per il 2022 è stato disposto uno stanziamento pari complessivamente a 76.220.440 euro (decreto 26 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2022).

Incentivo all'assunzione di lavoratori disabili: datori di lavoro agevolati

Possono fruire dell'incentivo in parola tutti i datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici, soggetti o meno agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

L'incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro abbia o meno la natura di imprenditore. Pertanto possono beneficiarne:

ATTENZIONE: Secondo quanto chiarito dall'INPS con disposizioni amministrative adottate in relazione alle più recenti agevolazioni, dovrebbero avere diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto anche:

Al riguardo però si auspicano specifiche indicazioni da parte dell'Istituto, necessarie considerando che le uniche istruzioni sono state fornite nel 2016.

Incentivo all'assunzione di lavoratori disabili: lavoratori e rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori:

NOTA BENE: Il datore di lavoro può essere ammesso all'incentivo solo per le categorie indicate. L'incentivo non è riconosciuto invece per le altre categorie protette di lavoratori anche se aventi diritto al collocamento obbligatorio.

Il datore di lavoro privato può fruire dell'incentivo in caso di:

ATTENZIONE: Per i contratti di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore. L’agevolazione non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore.

L'incentivo spetta anche in caso di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e in caso di rapporti di lavoro subordinato a domicilio (art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877) in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità.

Incentivo all'assunzione di lavoratori disabili: misura e durata

La misura e la durata dell'incentivo sono modulati in base al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto nonché in base al rapporto di lavoro instaurato.

Più nel dettaglio, l'incentivo è pari:

L’incentivo spetta per:

- 36 mesi in caso di assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

- 36 mesi in caso di assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

- 60 mesi per l’assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

- per tutta la durata del rapporto, non inferiore a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Incentivo all'assunzione di lavoratori disabili: condizioni

Da ultimo è necessario ricordare che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine determinino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

L'incentivo è inoltre subordinato:

Si fornisce di seguito una vista generale dell'incentivo.

Incentivo all'assunzione di lavoratori disabili: la mappa

Lavoratori agevolati

Rapporti di lavoro agevolati

Misura

Durata

Condizioni

Lavoratore con disabilità fisica superiore al 79% o con minorazioni dalla 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al T.U. pensioni di guerra

Lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche a scopo di somministrazione

Lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro

Lavoro subordinato a domicilio

70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

36 mesi

1. L'assunzione o la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto

 

2. Regolarità contributiva

 

3. Rispetto delle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi solo per le assunzioni oltre la “quota di riserva”

 

4. Compatibilità con il mercato interno

Lavoratore con disabilità fisica compresa tra il 67%
e il 79% o con minorazioni dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle allegate al T.U. pensioni di guerra

Lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche a scopo di somministrazione

Lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro

Lavoro subordinato a domicilio

35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

36 mesi

Lavoratore con disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%

Lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche a scopo di somministrazione

Lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro

Lavoro subordinato a domicilio

70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

60 mesi

Lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi

70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

Per la durata del rapporto

 

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