Lavoratori distaccati, il costo rientra nel bonus “ricerca e sviluppo”

Pubblicato il 15 novembre 2019

Rientra nel credito d’imposta “ricerca e sviluppo” il costo sostenuto per il personale tecnico addetto alle predette attività, sulla base di un contratto di distacco. A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 485 del 14 novembre 2019, in risposta a una società che chiedeva se, nella quantificazione della base di calcolo dei costi agevolabili con il credito di imposta di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni in L. n. 9/2014, possa anche rientrare la remunerazione corrisposta a un tecnico responsabile dei servizi nell’area agronomica, utilizzato in forza di un contratto di distacco per la durata di alcuni mesi.

Bonus “ricerca e sviluppo”, spese ammissibili

L’art. 3, co. 1, della L. n. 145/2013 ha introdotto un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31dicembre 2020" in misura pari al 25% “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

Riguardo il costo dei lavoratori, la disciplina ammette al credito d'imposta le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Lavoratori distaccati e bonus “ricerca e sviluppo”, il parere dell’Agenzia

Per rispondere al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate parte innanzitutto dal concetto di “distacco”: in particolare, la società che utilizza il personale rifonde alla società dante causa del contratto i costi sostenuti per i lavoratori, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione. Considerato che il potere direttivo e di controllo sono attribuiti all'utilizzatore del personale beneficiario della prestazione, il lavoratore può considerarsi alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice.

Alla luce di ciò, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, i costi sostenuti dall’impresa consociata rientrano tra i costi agevolabili, nella misura in cui il lavoratore partecipi effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

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