Lavoratori fragili. Ripresa del servizio Inail di Sorveglianza sanitaria eccezionale

Pubblicato il 15 dicembre 2020

Vista la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini delle disposizioni riguardanti la sorveglianza sanitaria eccezionale sui dipendenti pubblici e privati in relazione alle misure anticontagio Covid-19 (Dl n. 34/2020), l’Inail ha emanato la circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020 per fornire precisazioni con riferimento ai lavoratori fragili.

Di norma la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in base al Dlgs. n. 81/2008 e dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Nell’attuale fase di pandemia da Covid-19, il medico competente ha assunto importanza strategica per l’impegno profuso per identificare i lavoratori suscettibili e coloro che devono essere reinseriti dopo aver contratto il virus.

Per quanto riguarda “situazioni di particolare fragilità”, vista anche la circolare del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, si è appreso che la fragilità è elevata nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative che unite al Covid rendono più critica la patologia.

Dall’altro lato, il solo dato dell’età non è indice di maggiore fragilità.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: applicativi dell’Inail

Per i datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente che intendono ottemperare alla sorveglianza sanitaria, ex articolo 83, DL n. 34/2020, è a disposizione dallo scorso 1° luglio il servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica. Il servizio sospeso in data 7 settembre 2020 – per mancata proroga della parte relativa alla sorveglianza sanitaria del Dl 34/2020 da parte del decreto n. 83/2020 – è stato nuovamente riaperto.

Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità̀ di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, secondo le istruzioni presenti nell’apposita sezione del portale istituzionale.

I datori di lavoro che richiedono l’effettuazione della singola prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale sono tenuti, come previsto dal decreto del Ministero del lavoro e da quello dell’Economia del 23 luglio 2020, a versare all’Inail l’importo di euro 50,85.

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