Lavoratori in mobilità: da quando decorre l’agevolazione contributiva?

Pubblicato il 10 aprile 2014 In caso di assunzione da parte di altro datore di lavoro per i lavoratori licenziati in seguito alla procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 12,13 e 15 della Legge n. 92/2012 - occorre individuare la data di decorrenza delle agevolazioni spettanti.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 7 del 9 aprile 2014 ha analizzato la questione, cercando di comprendere se la suddetta decorrenza debba essere individuata in quella di iscrizione nella lista di mobilità o possa validamente decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello del licenziamento, anche nelle more dell’iscrizione.

Ricorda la Fondazione che il datore di lavoro che assume deve attendere la delibera d’iscrizione nelle liste di mobilità per usufruire del beneficio di legge.

Tuttavia tale delibera non potrà non avere efficacia retroattiva e l’assunzione avvenuta prima della sua emanazione dovrà fruire dell’agevolazione.

Quindi vi è immediata consequenzialità, o meglio immedesimazione, tra licenziamento e mobilità, status quest’ultimo che, in quanto tale, consente l’agevolazione ex tunc, dalla data di costituzione del rapporto di lavoro una volta che l’iscrizione nella lista sia stata deliberata anche dopo l’assunzione medesima, con evidente efficacia retroattiva dal giorno successivo alla data di licenziamento. D’altra parte, la Fondazione sottolinea che già il Ministero del Lavoro, con circolare n. 56/1992 – che non deve ritenersi superata nel corso del tempo – aveva chiarito che la data di iscrizione nelle liste doveva corrispondere alla data del giorno successivo a quello di licenziamento.
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