Lavoratori in mobilità. Sì ad un nuovo contratto a termine senza periodo di interruzione

Pubblicato il 30 ottobre 2012 Il ministero del Lavoro risponde a un quesito del 5 ottobre 2012, offrendo un importante chiarimento riguardo alla riassunzione di uno stesso lavoratore, già titolare di un precedente contratto a termine.

Il Ministero ha, in merito, precisato che se un datore di lavoro intende riassumere lo stesso lavoratore cui aveva già fatto un precedente contratto a termine ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (che disciplina, appunto, le assunzioni agevolate per i lavoratori in mobilità), può farlo liberamente senza dover attendere l’intervallo minimo di sospensione di 60/90 giorni. 

Ciò in virtù del fatto che dalla disciplina del lavoro a termine (Dlgs n. 368/2001) devono essere esclusi quei contratti che sono stati stipulati proprio ai sensi del sopra citato articolo 8, comma 2, della Legge n. 223/1991.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

EU Inc., proposta di nuova società europea digitale

19/03/2026

Regime impatriati ricercatori: per la proroga è rilevante data dell’opzione

19/03/2026

Per il 2026 soglia confermata per i fringe benefit

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy