Interinali. Differenze di trattamento solo in presenza di vantaggi compensativi

Pubblicato il 16 dicembre 2022

Con sentenza del 15 dicembre 2022, causa C-311/21, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in ordine alla corretta interpretazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Lo ha fatto rispondendo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra una lavoratrice e un’agenzia interinale tedesca, in merito all’importo della remunerazione dovuta alla prima per il lavoro interinale effettuato presso un’impresa utilizzatrice.

La Corte federale tedesca aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte Ue come potesse definirsi la nozione di “protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale” di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e, in particolare, se essa includesse più di quanto il diritto nazionale e il diritto dell’Unione europea prescrivono a protezione di tutti i lavoratori.

Da precisare, anche quali condizioni e criteri dovessero essere soddisfatti per ritenere che le disposizioni contenute in un contratto collettivo relative alle condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, in deroga al principio della parità di trattamento, fossero previste nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale.

Da qui il chiarimento dei giudici europei.

Lavoratori interinali. Retribuzione inferiore controbilanciata da vantaggi 

Innanzitutto, la Corte Ue ha precisato che la disposizione richiamata, con il riferimento alla nozione di "protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale", non richiede di prendere in considerazione un livello di tutela specifico dei lavoratori interinali che ecceda quello fissato, per i lavoratori in generale, dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione sulle condizioni di base di lavoro e d’occupazione.

Laddove, tuttavia, le parti sociali autorizzino, mediante un contratto collettivo, differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione a scapito dei lavoratori tramite agenzia interinale, tale contratto collettivo deve, per garantire la protezione globale dei lavoratori interinali interessati, "accordare loro vantaggi in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono".

E' quindi possibile che i contratti collettivi prevedano una retribuzione inferiore per gli interinali ma, nella predetta ipotesi, occorre che tali differenze di trattamento siano controbilanciate da adeguati vantaggi in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione.

In tale contesto, il rispetto dell’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori temporanei deve essere valutato, in modo concreto, comparando, per un determinato lavoro, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice con quelle applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale.

In questo modo, si potrà verificare se i vantaggi compensativi concessi per quanto riguarda le suddette condizioni di base consentano di controbilanciare gli effetti della differenza di trattamento subita.

A seguire alcune ulteriori precisazioni:

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