Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

Pubblicato il 22 aprile 2025

L’INPS, con il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, fornisce nuove indicazioni sulle modalità di computo e trasmissione delle denunce Uniemens per i lavoratori intermittenti. In particolare, viene ribadita la necessità di una misurazione proporzionale al semestre precedente e l’obbligo di trasmettere comunque il flusso Uniemens anche in assenza di attività lavorativa.

Campo <ForzaAziendale> nel flusso Uniemens

Il messaggio INPS n. 1322/2025 ribadisce l’importanza del corretto utilizzo dell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> all’interno del flusso Uniemens. Tale elemento, introdotto nel 2001, serve a rappresentare la forza aziendale effettiva e ha rilevanza diretta in materia di obblighi contributivi.

Nel documento tecnico Uniemens viene specificato che, nell’elemento <ForzaAziendale> devono essere inclusi tutti i dipendenti, anche quelli non retribuiti, calcolati in base all’orario lavorativo svolto.

I lavoratori a tempo parziale devono essere riportati in misura proporzionale rispetto all’orario pieno, mentre i lavoratori intermittenti vanno computati in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco del semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens, come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 81/2015.

Ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

 Obbligo di trasmissione Uniemens per lavoratori senza indennità di disponibilità

Una novità significativa introdotta dal messaggio INPS n. 1322/2025 riguarda la trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti che non percepiscono indennità di disponibilità. A decorrere dalla competenza di aprile 2025, l’invio del flusso Uniemens diventa obbligatorio anche nei casi in cui tali lavoratori non ricevano alcun emolumento.

Questo significa che anche se il lavoratore intermittente non ha prestato alcuna attività lavorativa durante il mese e non ha percepito compensi, il datore di lavoro deve comunque effettuare la denuncia mensile, valorizzando il codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza però valorizzare le settimane.

Implicazioni operative per le Strutture territoriali INPS

Il messaggio INPS conclude fornendo indicazioni operative per le proprie Strutture territoriali. Viene chiarito che non è più consentito sospendere le matricole aziendali che impiegano esclusivamente lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, anche nei mesi in cui non è stata svolta attività lavorativa.

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