Lavoratori marittimi: nuove modalità di calcolo della malattia 2024

Pubblicato il 05 aprile 2024

Con la circolare n. 55 del 4 aprile 2024, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la determinazione della retribuzione media giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per la malattia e il calcolo dei flussi retributivi in favore dei lavoratori marittimi e, altresì, comunica che è stato dismesso il servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

Eventi di malattia dal 1° gennaio 2024

Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione ed è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.

Determinazione della retribuzione

L’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ai fini del calcolo delle prestazioni di malattia ha previsto l’unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale.

Tuttavia, per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) alcune componenti retributive non devono essere considerate per il calcolo (l'indennità sostitutiva del preavviso e le somme integrate all'indennità giornaliera di malattia) mentre gli emolumenti ricorrenti vengono considerati nel calcolo del rateo mensile lordo.

Per gli eventi di malattia decorrenti dal 1° gennaio 2024, l'indennità è calcolata sulla base della RMGG del mese precedente o, per i primi trenta giorni di lavoro, in rapporto ai giorni retribuiti.

Flusso del processo

Con la circolare Inps n. 94 del 22 luglio 2009 è stato precisato che la base di calcolo per la liquidazione diretta dell’indennità di malattia viene stabilita usando i valori della "retribuzione teorica" e del "numero mensilità" annue dal flusso Uniemens.

Ai fini dell’armonizzazione del flusso del processo:

In particolare, le imprese armatoriali e della pesca sono tenute all’adempimento degli obblighi contributivi e alla trasmissione del flusso Uniemens entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono.

Entro il predetto termine la prestazione di malattia viene liquidata automaticamente in modo provvisorio utilizzando l'ultima "retribuzione teorica" disponibile nel flusso Uniemens per il rapporto di lavoro specifico.

Diversamente, in assenza dei flussi Uniemens, le strutture territoriali liquidano provvisoriamente le prestazioni basandosi sui minimi contrattuali di categoria.

NOTA BENE: A seguito dell’avvenuta ricezione del flusso Uniemens, la prestazione è ricalcolata automaticamente in modo definitivo, venendo meno per i datori di lavoro coinvolti, l’obbligo di tramettere i dati retributivi attraverso l'applicativo "Comunicazione dei flussi retributivi".

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