La riforma del lavoro sportivo protagonista in questi giorni di istruzioni operative da parte delle varie Istituzioni che, ognuna per le materie di propria competenza, forniscono chiarimenti in merito ai vari aspetti su cui il D.Lgs. n. 36/2021 ha apportato notevoli modifiche.
Abbiamo parlato ieri, nell’articolo “Lavoro sportivo: nuovi chiarimenti su RASD e UNILAV” delle Faq in tema di compilazione del RASD e del modello UNILAV: vediamo ora quanto reso noto dall’Inps con la circolare n. 50 del 25 marzo 2024 con riferimento all’applicazione del massimale contributivo per gli sportivi con contratto di lavoro subordinato.
Con la riforma operata dal D.Lg. n. 36/2021 è stata prevista per i lavoratori sportivi l’applicazione della disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro (si veda la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 ampiamente illustrata nell’articolo “Lavoratori sportivi: quando e come versare i contributi all’Inps”).
Con specifico riferimento ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dall’appartenenza al settore professionistico o dilettantistico, sono state introdotte le seguenti tutele:
Da ultimo, la legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha disposto che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva.
Ne deriva che, con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, per quanto attiene alla determinazione della base imponibile in relazione alle sopra elencate contribuzioni, sono estese le medesime disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi previste per il versamento del contributo Ivs dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
In particolare, per i lavoratori sportivi nuovi iscritti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia e di maternità, il contributo ex Cuaf e il contributo NASpI sono determinati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari per il 2024 a 119.650,00 euro.
Per i lavoratori sportivi vecchi iscritti, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le contribuzioni sono invece calcolate sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.
Poiché le prestazioni economiche corrispondenti alle tutele in materia di assicurazione economica di malattia e maternità sono commisurate ai versamenti effettuati, per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi si terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni).
Ai fini dell’anticipazione delle prestazioni con successivo conguaglio, i datori di lavoro devono applicare la stessa disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’Ago tenendo conto del limite giornaliero sopra indicato.
Resta fermo l’obbligo di versamento anche con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo:
NOTA BENE: Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2021, introdotta dall’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legge n. 145/2023, non trova applicazione.
Per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono continuare a valorizzare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale, l’elemento <EccMassSport> recante, a sua volta, i sottoelementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché <ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>).
NOTA BENE: I criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo professionista abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995.
In particolare, al fine di esporre i dati retributivi e contributivi relativi al versamento della contribuzione al Fondo di integrazione salariale e, per i lavoratori contraddistinti dal <TipoContribuzione> “L1”, i dati relativi al versamento al Fondo di garanzia Tfr , i sottoelencati elementi devono essere valorizzati come segue:
<ImpEccMass1Sport>
<ContrEccMass1Sport>
In tale elemento deve essere valorizzato l’importo totale della contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile <ImpEccMass1Sport> determinato sulla base delle regole sopra specificate.
<ImpEccMass2Sport>
<ContrEccMass2Sport>
In tale elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile <ImpEccMass2Sport> determinato sulla base delle regole sopra descritte.
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