Lavoratrici madri, chiarimenti sull’esonero contributivo

Pubblicato il 10 novembre 2022

Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ulteriori chiarimenti in ordine al parziale esonero contributivo introdotto in via sperimentale per il 2022 dall’art. 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 a favore delle lavoratrici madri del settore privato post congedo obbligatorio.

Ambito applicativo

Il disposto normativo in oggetto ha introdotto, per il 2022 ed in via sperimentale, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per un anno, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

L’Istituto, con la circolare n. 102 dello scorso 19 settembre, ha poi fornito un’interpretazione estensiva riconoscendo l’esonero anche se il rientro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo quello di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

L’esonero, decorrenza

L’agevolazione si applica se il rientro effettivo della lavoratrice avviene tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; in caso di posticipo del rientro effettivo per ferie, malattia, o altre cause collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, si determina lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Viceversa, in ipotesi di rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche seguito da congedo parentale), le eventuali successive fruizioni dei congedi parentali non rilevano ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero; quindi, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro - si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero dal primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

L’esonero, calcolo dell’imponibile

Poiché l’esonero del 50% deve essere calcolato dalla data di rientro effettivo, i giorni di ferie o di permessi retribuiti o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità e prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.

Nelle ipotesi di rientri inframensili, inoltre, l’esonero nell’ultimo mese di spettanza deve essere calcolato fino alla scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge e la determinazione della quota di imponibile va effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.

L’esonero, cumulabilità con altre agevolazioni

L’agevolazione in oggetto è cumulabile con eventuali altri esoneri contributivi previsti per la contribuzione dovuta dal datore di lavoro e con quello sulla quota IVS a carico del lavoratore previsto per il 2022 dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, e dall’articolo 20, comma 1, del Decreto “aiuti bis” nella misura dello 0,8% per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e del 2% per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022. La cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.

L’esonero, portabilità

In caso di cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:

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