Lavori di ristrutturazione dell’immobile. Credito Zes solo per un periodo

Pubblicato il 20 ottobre 2022

L’Agenzia delle Entrate viene interpellata al fine di offrire precisazioni riguardanti la disciplina agevolativa per gli investimenti nelle zone Zes (Zone economiche speciali) in ordine alle modifiche apportate dal DL 36/2022.

Tale provvedimento, con effetto dal 1° maggio 2022, ha disposto che il credito di imposta ZES spetta anche per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Invece, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Una società ha posto il quesito riguardante il comportamento da tenere nella fattispecie che la riguarda, ossia:

Agevolazioni Zes solo dal 1° maggio 2022

Nella risposta n. 519 del 18 ottobre 2022, l’Agenzia richiama l’attenzione sul momento di effettuazione, determinante per applicare l’agevolazione: ebbene, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Poiché i lavori per la realizzazione o l'ampliamento degli immobili di norma durano a lungo nel tempo – potendo in alcuni casi coprire più esercizi – il riferimento può non andare al solo momento di inizio dei lavori ma è possibile considerare l’investimento realizzato in parte dall’inizio dei lavori (21 febbraio 2022) fino al 30 aprile 2022 e in parte dal 1° maggio 2022 fino alla fine dei lavori.

Dunque, seppure la data di inizio dei lavori è il 21 febbraio 2022, è possibile considerare agevolabili i lavori di realizzazione dell'immobile eseguiti successivamente al 1° maggio 2022.

Sarà cura della società istante conservare la documentazione idonea a dimostrare quali lavori sono stati effettuati dal 1° maggio 2022, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione.

Aggiunge l’Agenzia, in ordine al secondo quesito, che il contratto di sale & lease-back non viene considerato una sorta di cessione dell’immobile; pertanto non rileva ai fini di una possibile causa di decadenza dall'agevolazione per le Zes.

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