Lavoro. Ampliata la platea dei soggetti autorizzati all’attività di intermediazione

Pubblicato il 21 settembre 2011

Il 20 settembre 2011 è stato firmato dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, il decreto che fissa le condizioni per l'ampliamento della platea dei soggetti autorizzati all'attività di collocamento, includendo tra essi anche le università e le scuole superiori. Il tutto alla luce della semplificazione prevista dal Decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in “Gazzetta Ufficiale”.

 

Con il provvedimento si conclude, dunque, il processo di liberalizzazione del collocamento e dei servizi per il lavoro, avviato con le leggi Biagi e Treu.

L’ultimo passo è stato appunto quello di consentire anche a scuole ed università di partecipare attivamente all’attività di intermediazione per favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.

La condizione è che questi soggetti rendano disponibili sui propri siti internet i curricula dei loro studenti, per almeno 12 mesi dopo il conseguimento del titolo.

 

Oltre a scuole e atenei, il decreto abilità all’attività di intermediazione anche i comuni, le associazioni di imprese e lavoratori, i patronali, gli enti bilaterali, i gestori di siti internet e l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

 

Per lo svolgimento dell'attività di collocamento, però, i citati soggetti devono avere l'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro (portale “Cliclavoro”) e ottenere l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro.

 

Tali adempimenti non sono discrezionali. Il decreto stabilisce, infatti, che il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 12mila euro, oltre alla cancellazione dall'albo con conseguente divieto di proseguire l'esercizio d'attività d'intermediazione. Questa nuova sanzione si va ad aggiungere a quelle precedenti dell’arresto e dell’ammenda di cui agli articoli 18 e 19  del Dlgs n. 276/2003. in caso di inadempienze, inoltre, verrà disposta la cancellazione dall’Albo degli intermediatori con il conseguente divieto di esercitare l’attività.

 

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