La Cassazione, con la sentenza 21954 del chiarito che l’azienda che ha commissionato le prestazioni svolte a domicilio non ha obblighi contributivi se tali prestazioni hanno le caratteristiche del lavoro autonomo. ha accolto il ricorso di una società che contestava la legittimità delle richieste dell’Inps per omessa registrazione delle retribuzioni corrisposte a 5 lavoratori a domicilio.
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