Lavoro. Chiarito il criterio di computo per il riconoscimento dei diritti sindacali in azienda

Pubblicato il 21 novembre 2013 Nel rispondere ad un quesito avanzato da Confindustria sull’applicazione delle nuove di posizioni della legge n. 97/2013, che entreranno in vigore dal 31 dicembre 2013, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito quale è il criterio per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito aziendale ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali, per l'informazione e la consultazione dei lavoratori e ai fini dell'istituzione di Cae (comitati aziendali europei ex art. 2 Dlgs n. 113/2012).

Nella nota interpello n. 30 del 19 novembre 2013, si precisa che il criterio di calcolo da applicare è piuttosto semplice.

Il Ministero richiamando le attuali disposizioni di legge per ciascuna delle fattispecie indicate - che rimandano esplicitamente, nei primi due casi, al “numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni”, mentre per il terzo caso si rinvia ad una ponderazione che comunque non modifica il criterio delle altre due norme e consente così di fissare un'unica regola – precisa quanto segue:

per il corretto computo dei dipendenti, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori e da altre specifiche disposizioni in materia di informazione/consultazione dei lavoratori e di istituzione di un comitato aziendale europeo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato che si ottiene consente di determinare, ai sensi delle disposizioni di legge vigente, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi.

Nell’interpello n. 31 del 19 novembre 2013, invece, il ministero del Lavoro specifica che, nelle scuole o istituti di lingua, coloro che svolgono attività da interpreti e traduttori non possono essere inquadrati con la tipologia contrattuale del contratto di lavoro intermittente.

Unica eccezione in tale ambito viene riconosciuta nel caso in cui il lavoratore sia in possesso di specifici requisiti: versi in stato di disoccupazione e abbia meno di 25 anni di età oppure più di 45 anni e sia stato espulso dal ciclo produttivo o sia iscritto alle liste di mobilità e di collocamento.

Infine, nell’interpello n. 32 del 19 novembre 2013, il Dicastero chiarisce le condizioni circa la sussistenza dell’obbligo di apertura di una posizione contributiva Enasarco per gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano all’estero.

Tenuto in considerazione sia il regolamento dell'Ente che i regolamenti CE, si specifica che l’obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco risulta riferibile: agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano sede in Italia; gli agenti italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani e stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia; gli agenti che risiedono in Italia e qui svolgono parte predominante della loro attività; gli agenti che non risiedono in Italia, ma hanno qui il loro centro di interessi; gli agenti che svolgono attività abitualmente in Italia e si recano all’estero per periodi di tempo che non superano 24 mesi.
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