Lavoro intermittente Vietato da CCNL

Pubblicato il 14 ottobre 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 18194 del 4 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito al mancato rispetto dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva per l’utilizzo del lavoro intermittente.

Specifica a tal proposito il Ministero che la contrattazione collettiva ben può stabilire il divieto di utilizzo di lavoro intermittente qualora non rinvenga alcuna esigenza organizzativa e produttiva con riferimento alla quale possano svolgersi prestazioni di lavoro intermittente.

Poiché l’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, prevede che il contratto in questione può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni, se ne deduce che nel caso prospettato, il ricorso a tale tipologia contrattuale sarebbe comunque legittimo purché sussistano i requisiti soggettivi.

Conclude, quindi, la nota ministeriale sottolineando che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non ricorrano i requisiti soggettivi suddetti, una carenza delle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale forma contrattuale con la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

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