Lavoro intermittente

Pubblicato il 25 marzo 2016

La Federalberghi ha chiesto al Ministero del Lavoro se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore all’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 - ai sensi del quale “sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” - sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la risposta all’interpello n. 10 del 21 marzo 2016, ha ricordato che - ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015- il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è disciplinato dalla contrattazione collettiva.

In assenza della contrattazione collettiva spetta al Ministro del Lavoro, con apposito decreto, individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente.

Il D.M. 23 ottobre 2004, emanato in forza della previgente normativa, ammette la stipulazione dei contratti in questione con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

Conclude, quindi, il Ministero evidenziando che tale Decreto è da considerarsi ancora vigente proprio in forza dell’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, e, di conseguenza, è possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy