Lavoro sommerso, entro tre giorni devono essere inviati i verbali Inail

Pubblicato il 19 novembre 2009

La direzione generale rischi dell’Inail ha rilasciato la circolare n. 10134, del 18 novembre 2009, con cui si adegua alle previsioni della circolare del ministero del Lavoro n. 33 del 10 novembre scorso, che fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del “nuovo” art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (modificato dal recente D.Lgs. n. 106/2009), in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nello specifico, l’allineamento richiesto dall’Inail ai suoi ispettori riguarda le modalità, i limiti e gli effetti del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di riscontro di irregolarità. L’Istituto assicuratore, dopo aver ribadito che le nuove disposizioni correttive sono entrate in vigore dallo scorso 20 agosto e che l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è demandata agli organi di vigilanza del Lavoro (Dpl) e alle Asl, per i rispettivi ambiti di competenza, specifica anche che gli ispettori Inail hanno tempi brevi per segnalare alla direzione provinciale del lavoro l’accertamento di eventuali lavoratori “in nero”. Infatti, i funzionari di vigilanza Inail devono sempre inoltrare tempestivamente alla Dpl le segnalazioni del lavoro irregolare accertato, specificando che la copia del verbale di accesso alla Dpl deve essere trasmesso a mezzo fax o mail, entro 3 giorni dalla data di redazione. Nella segnalazione si dovranno indicare tutti i punti che hanno portato all’adozione del provvedimento, compreso il numero e la generalità dei lavoratori in nero e di quelli presenti al momento dell’accesso ispettivo. In tal modo, si potrà velocizzare l’emissione del provvedimento di sospensione.

La circolare Inail ricorda che il presupposto per la sospensione dell’attività imprenditoriale – come stabilito dal Ministero del Lavoro – sussiste quando viene accertato l’impiego di lavoratori non regolari, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro. L’Inail si occupa anche del caso specifico in cui il lavoratore in nero sia l’unico occupato dall’azienda. Anche in tal caso, il funzionario di vigilanza dovrà fare la segnalazione alla Dpl, ma ciò non comporterà la sospensione dell’attività, ma solo l’allontanamento del lavoratore fintantoché l’azienda non procederà con la sua regolarizzazione (comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego).

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