L'avvocato che si difende da sé ha diritto alla refusione delle spese

Pubblicato il 19 febbraio 2019

L'avvocato che si difende in giudizio da solo ha diritto a vedersi liquidare, dal giudice, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.

Difatti, la circostanza che il legale si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'articolo 86 del Codice di procedura civile non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari che gli spettano per la sua prestazione.

Lo hanno sottolineato i giudici della Sesta sezione civile di Cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 4698 del 18 febbraio 2019.

Con questa decisione, gli Ermellini hanno accolto le doglianze sollevate da una professionista legale contro la decisione di merito che, dopo aver accolto l'opposizione dalla stessa proposta avverso un decreto di liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva espletata in favore di una cliente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione, con la formula "nulla per le spese".

In primo luogo, è stato condiviso quanto prospettata dalla ricorrente con riferimento alla omessa pronuncia sulle spese dell'opposizione e per violazione o falsa applicazione dell'art. 92 citato, posto che il fatto che l'odierna ricorrente fosse stata in giudizio personalmente non escludeva il suo diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta.

Nella fase istruttoria vanno considerate anche "attività ulteriori"

A seguire, è stato altresì condiviso il motivo di impugnazione della statuizione nella parte in cui era stato escluso il compenso per la fase di trattazione sull'assunto che non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU.

Un'affermazione, questa, che secondo i giudici di Piazza Cavour si poneva in violazione del disposto dell'articolo 4, comma 5, lett. c) del Dm 55/2014, che include, nella fase istruttoria, una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, che il giudice di rinvio è tenuto ad accertare se siano state o meno effettuate.

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