Le aziende fallite rateizzano i premi Inail

Pubblicato il 03 marzo 2010 Con la circolare n. 8 del 2010 l'Inail spiega che mediante apposita proposta di accordo all'agente di riscossione e alla sede Inail competente (anche tramite lo stesso agente di riscossione) con presentazione della documentazione richiesta e indicata nella circolare, le imprese soggette alle norme sul fallimento possono concordare con l'istituto assicuratore la restituzione dei debiti per premi omessi e accessori (sanzioni civili e interessi) dilazionata con un massimo di 60 rate mensili, con applicazione degli interessi legali.

Ciò in ottemperanza delle misure anticrisi (dl n. 185/2008), di modifica della disciplina sulla transazione fiscale in sede di concordato preventivo (modificato l'articolo 182 ter della legge fallimentare introducendo la possibilità di concludere accordi sui crediti contributivi con gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie) attuate con il dm 4 agosto 2009.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Festività e ex festività: come elaborare la busta paga di novembre

13/11/2025

Sport Bonus: domande entro il 14 novembre 2025

13/11/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

13/11/2025

Le festività di novembre in busta paga

13/11/2025

Secondo acconto imposte: versamento al 1° dicembre 2025

13/11/2025

Bonus Elettrodomestici 2025: dal 18 novembre le domande per i consumatori finali

13/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy