L'e-commerce ha lo schema per il regime agevolato

Pubblicato il 27 dicembre 2014 La direttiva europea 2008/8 apporta due novità sostanziali per l'e-commerce.

Dal 1° gennaio 2015:

- partirà il sistema Moss, del mini sportello unico per chi presta servizi digitali (elettronici, telecomunicazioni e teleradiodiffusione) a privati comunitari;

- in caso di prestazioni rese da imprese Ue nei confronti di privati consumatori Ue (servizi intraunionali B2C) il luogo di tassazione non è più nel paese del fornitore, bensì nel paese del consumatore.

Il Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la modifica sulla territorialità e fissa la disciplina per tutti i soggetti che intendono operare in regime speciale.

Nel comunicato si legge che in merito all'attuazione della direttiva della Comunità europea per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (decreto legislativo - esame preliminare), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha approvato uno schema di decreto legislativo, sul quale verranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, per il recepimento della direttiva europea 2008/8 in materia di luoghi di prestazione di servizi.

Si tratta di disposizioni che modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per le quali viene stabilito che l’Iva è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

L'aliquota del 4%, appena introdotta a valere dal 1° gennaio 2015 per i libri elettronici, riguarderà le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia: prestazioni rese, da imprese ovunque stabilite, a privati consumatori stabiliti in Italia. Mentre, i libri elettronici forniti a privati consumatori stabiliti fuori dall'Italia applicheranno l'Iva secondo l'aliquota ordinaria delle prestazioni di servizi prevista nel paese del consumatore, con le eccezioni della Francia (aliquota ridotta del 5,5%) e del Lussemburgo (aliquota ridotta del 3%).

Quanto al regime speciale Moss (mini one stop shop), l’esonero da fatturazione e registrazione per le operazioni derivanti dalle prestazioni di servizi digitali prevista per i soggetti extra Ue non stabiliti nè identificati in Stati comunitari, ma che intendono scegliere il regime nazionale, è esteso anche ai soggetti passivi nazionali e quelli extracomunitari con stabile organizzazione in Italia.

L'0agevolazione prevede l'obbligo ad un'unica dichiarazione e ad un unico versamento Iva.
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