Le Commissioni tributarie possono ritoccare gli importi accertati

Pubblicato il 18 novembre 2010 In tema di accertamento Irpef la Corte di cassazione, con sentenza n. 23171 del 17 novembre 2010, ha reso una importante precisazione circa i poteri del giudice tributario.

Il caso trattato ha riguardato la notifica di un atto di accertamento per maggiori redditi dovuti all'acquisto di un'azienda. Dopo i due gradi di merito, in cui le Ct hanno annullato del tutto l'atto impositivo, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione. I giudici della Corte suprema hanno accolto le rimostranze del fisco affermando che il giudice tributario che esamini il contenuto dell'accertamento è chiamato, ove verifichi che la pretesa fiscale é invalida, non solo ad annullare l'atto ma, valutando il merito, a stabilire una nuova misura dell'imposta, sempre nei limiti della domanda.

Infatti, il processo tributario è da ricondursi tra i processi di "impugnazione/merito, in quanto non diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio". Ora il giudice del rinvio dovrà quantificare l'ammontare del reddito imputabile al contribuente, non solo le spese del giudizio.
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