Le Entrate sui soci, comunicazione dei beni in uso e finanziamenti/capitalizzazioni in ditta

Pubblicato il 06 agosto 2013 Dalla conferenza stampa del 3 luglio altre semplificazioni.

È la volta della comunicazione dei beni dati in godimento ai soci, oggetto del provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013 dell’agenzia delle Entrate (modalità e termini della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari), con il primo adempimento per il 2012 al 12 dicembre 2013, esclusivamente attraverso Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati. A regime, la scadenza sarà al 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati concessi in godimento i beni.

Con la semplificazione le società semplici sono esonerate; comunicano solo le società commerciali, e diminuiscono le informazioni da trasmettere.

Sono esclusi dalla comunicazione, ad esempio, i beni utilizzati da soci amministratori e dipendenti soci che sono già tassati come fringe benefit (redditi di lavoro dipendente o assimilati).

I dati relativi a beni - diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili - concessi in godimento a soci o familiari, il cui valore di mercato è inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, non andranno denunciati. Esclusi dalla comunicazione anche gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci e i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Il provvedimento sostituisce quello datato 16 novembre 2011, a firma del direttore dell’Agenzia.

Più semplice, con il provvedimento n. 94904/E del 2 agosto 2013, anche la comunicazione per finanziamenti e capitalizzazioni di soci o familiari dell’imprenditore.

L’adempimento, infatti, trova la prima applicazione dal 2012, con invio entro il 12 dicembre 2013. A regime, l’invio, anche tramite intermediari autorizzati, dovrà avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono state ricevute le somme.

Restano esclusi dalla comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni inferiori a 3.600 euro (limite riferito, distintamente, al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno) e anche quelli di cui l'amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati attraverso atti pubblici o scritture private autenticate.

Alle comunicazioni in argomento è riservata la medesima modulistica allegata ai provvedimenti.
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