Le istruzioni degli Istituti a seguito della Convenzione entrata in vigore il 14 gennaio 2015

Pubblicato il 03 aprile 2015 Con circolare congiunta n. 69/47 del 2 aprile 2015, l’INPS e l’INAIL, a seguito della Convenzione per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza, stipulata il 15 dicembre 2014, hanno illustrato gli aspetti più significativi contemplati dalla stessa.

Casi di esclusione

Nei casi per i quali emerga, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS, l’INAIL provvederà tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia, a richiedere all’INPS le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.

Dal canto suo, l’INPS dovrà fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta mentre, fino all’eventuale comunicazione da parte dell’INPS, l’INAIL non potrà erogare alcuna prestazione di anticipazione.

A tale scopo viene fornito un elenco delle categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Altre questioni

La circolare si sofferma altresì su

- anticipazioni;

- disposizioni per i lavoratori marittimi;

- regolazione delle partite creditorie e debitorie;

- azioni surrogatorie;

- trattamento dei dati personali;

- sviluppo della cooperazione applicativa;

- flusso procedurale.

Validità della convenzione

La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal 14 gennaio 2015.

Per il periodo transitorio compreso tra la cessazione della precedente Convenzione (26 novembre 2012) e l’entrata in vigore della nuova Convenzione (14 gennaio 2015) si applicheranno le disposizioni contenute nella Convenzione del 25 novembre 2008.
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