DIS-COLL, INPS su stabilizzazione ed estensione

Pubblicato il 20 luglio 2017

Con circolare del 19 luglio 2017, l’INPS ha impartito le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della Legge n. 81/2017 che ha stabilizzato la DIS-COLL e ne ha esteso la tutela anche agli assegnisti ed ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° luglio 2017.

La circolare analizza la disciplina dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL con riferimento a:

Domande

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda telematica all’INPS, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto.

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio intercorse tra la data del 1° luglio 2017 e il 19 luglio 2017, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare, ovvero dal 19 luglio 2017.

Chiarisce a tal proposito la circolare INPS n. 115 del 19 luglio 2017 che le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio intervenuti a far data dal 1° luglio 2017 - già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1° luglio 2017 il 19 luglio 2017, saranno gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda.

Inoltre le sedi riesamineranno le domande di prestazione DIS-COLL eventualmente presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto, alla data di presentazione delle stesse, non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.

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