Le nozze? Sì ma per libera scelta

Pubblicato il 01 giugno 2009
Secondo la Cassazione – sentenza n. 8941 del 2009 – deve considerarsi illecita la condizione testamentaria con la quale l'efficacia di una disposizione venga subordinata alla circostanza che l'istituito contragga nuovo matrimonio; per i giudici di legittimità, in particolare, il matrimonio è una libera scelta tutelata dagli artt. 2 e 29 della Costituzione, nonché dall'articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale scelta, “attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze”, si sottrae a ogni forma di condizionamento, anche indiretto. Nel caso esaminato, la Corte ha accolto il ricorso presentato da un uomo che aveva impugnato il testamento del padre nel quale il lascito lui spettante era condizionato al fatto che si risposasse.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy