Le nozze? Sì ma per libera scelta

Pubblicato il 01 giugno 2009
Secondo la Cassazione – sentenza n. 8941 del 2009 – deve considerarsi illecita la condizione testamentaria con la quale l'efficacia di una disposizione venga subordinata alla circostanza che l'istituito contragga nuovo matrimonio; per i giudici di legittimità, in particolare, il matrimonio è una libera scelta tutelata dagli artt. 2 e 29 della Costituzione, nonché dall'articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale scelta, “attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze”, si sottrae a ogni forma di condizionamento, anche indiretto. Nel caso esaminato, la Corte ha accolto il ricorso presentato da un uomo che aveva impugnato il testamento del padre nel quale il lascito lui spettante era condizionato al fatto che si risposasse.
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