Le opere di adeguamento del fondo sono di vera coltivazione e conservano il “bonus”

Pubblicato il 05 luglio 2010

Le attività di demolizione operate su un fondo agricolo, siano esse atte alla coltivazione dello stesso oppure alla sua preparazione per essere successivamente coltivato (demolizione manufatti esistenti), sono da considerarsi a tutti gli effetti attività agricole “proprio perché propedeutiche alla coltivazione”. Di conseguenza, la società non decade dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, “perché trattasi appunto di agevolazioni per l’attività agricola”.

Questo il principio espresso dalla Ctp di Treviso con la sentenza n. 3/1/2010. Secondo i giudici provinciali, la società agricola continua ad essere meritevole dell’agevolazione fiscale - che riguarda l’acquisto di terreni agricoli e che prevede la riduzione fino a 129,11 euro dell’imposta di registro e di quella di trascrizione - in quanto sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti dalla legge sulla piccola proprietà contadina (Legge n. 53/1956 e Legge n. 604/1954).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy